Consenso informato: nessun risarcimento se si conoscono i rischi

Cassazione: se il paziente è già perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte, mai potrà pretendere alcun risarcimento dal medico che non lo informi.
Se il paziente conosce i rischi a cui va incontro non potrà esserci risarcimento da parte del medico per aver omesso il consenso informato. Sicuramente non informare il paziente è una condotta colposa che può produrre un danno giuridicamente rilevante, in quanto impedisce al paziente di autodeterminarsi in modo libero e consapevole. Ma se il paziente sia già, per qualsivoglia causa, perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte, mai potrà pretendere alcun risarcimento dal medico che non lo informi: non perchè la condotta di quest’ultimo sia scriminata, ma perchè qualsiasi conseguenza svantaggiosa dovrebbe ricondursi causalmente alle scelte consapevoli del paziente, piuttosto che al deficit informativo del medico. È quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza (Cassazione civile, sez. III, sentenza 27/03/2018 n° 7516, clicca qui per scaricare il documento completo) in commento pubblicata dal sito Altalex.

Nella fattispecie, una donna si era sottoposta ad un intervento chirurgico di sterilizzazione mediante chiusura delle tube, ma nonostante l’intervento, aveva concepito un figlio. La gravidanza aveva esposto a rischio la sua salute e quella del nascituro.

La donna aveva, pertanto, citato in giudizio la struttura ospedaliera e il ginecologo, lamentando che in occasione dell’intervento di sterilizzazione non aveva ricevuto una completa ed adeguata informazione sulle sue possibilità di insuccesso e chiedendone, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni patiti anche in conseguenza della carente informazione ricevuta sulla natura, sui rischi e sulle alternative all’intervento di sterilizzazione cui era stata sottoposta.

I giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda.

La donna aveva proposto quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che la domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto all’informazione era stata rigettata sul presupposto – errato – che la paziente, in quanto infermiera ostetrica (addetta per di più proprio all’ospedale ed al reparto dove venne operata), conoscesse perfettamente tali rischi.

Così decidendo, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato le dodici differenti norme costituzionali, sovranazionali, nazionali e deontologiche vigenti in materia, in quanto il consenso del paziente all’atto medico non può esser presunto per facta concludentia, nè l’obbligo del medico di informare il paziente può venir meno in ragione delle qualità personali del paziente.

Fonte DottNet

Addio al Viagra, adesso si punta sulle alternative ‘hi-tech’

Dalle onde d’urto al biofilm. Lotta alle fake news sulla fertilità
Il Viagra ha appena compiuto vent’anni e, come spesso accade nel caso dei farmaci, è ora di mandarlo in pensione. I sostituti ‘hi tech’, dalle onde d’urto ai biofilm orali, affermano gli esperti al Congresso Nazionale della Società Italiana di Andrologia, oltre ad essere più efficaci, hanno il pregio di non poter essere contraffatti. Nel 70% dei casi chi acquista medicine sul web lo fa proprio per comprare il Viagra, che in rete ha un giro d’affari stimato in 4-6 miliardi di euro soltanto in Italia e viene venduto da oltre 15.000 siti che registrano quasi 13 milioni di visitatori al mese. Soltanto il 10% delle volte però il principio attivo nelle confezioni disponibili online è quello giusto e al dosaggio opportuno.

Per tutelare la salute dei pazienti, arrivano perciò le cure del futuro, meno falsificabili ma altrettanto efficaci. “Siamo finalmente in un’era post-pillole dell’amore, in cui la tecnologia ci garantisce terapie all’avanguardia, soprattutto non clonabili, più sicure, rapide ed efficaci, a costi uguali – osserva Alessandro Palmieri, presidente SIA – La ‘pillola blu’ è stato un ottimo farmaco ed ha aperto la strada, ma è anche il più contraffatto del mercato. Per questo è molto importante passare a metodi efficaci ma meno a rischio di contraffazione: un esempio sono le onde d’urto, che possono essere utili nel 70% dei pazienti con disfunzione erettile di grado lieve o medio con una causa organica della malattia, che nel nostro paese sono circa un milione, un terzo del totale.

Le onde d’urto sono ‘colpi’ a basso voltaggio già utilizzati per la cura dei calcoli renali: il trattamento, per nulla doloroso, prevede in media sei sedute e può guarire i pazienti, consentendo loro di dire addio ai farmaci e alla necessità di “programmare” i rapporti”. Tante le novità anche sul fronte dei farmaci. È il caso dei chewing-gum dell’amore, biofilm orali che si mettono sulla lingua e si sciolgono nel giro di pochi secondi: sono da un anno in Italia e ne sono stati utilizzati già oltre 350.000.

“E la tecnologia è avanzata anche nel gel intrauretrale a base di alprostadil, appena arrivato in farmacia – racconta Palmieri – che si applica localmente al momento del rapporto. Ha un effetto vasodilatatorio molto rapido che favorisce l’erezione e oggi viene utilizzata da chi non sopporta gli effetti collaterali degli altri farmaci sistemici”. Se forse è arrivato il momento di dire addio al Viagra, ancora troppe sono le fake news che circolano, soprattutto sul web, sul tema della fertilità. E gli andrologi, sottolineando ancora una volta la necessità di rivolgersi agli specialisti e non ai siti online, smentiscono alcuni dei luoghi più comuni: quindi fare sesso spesso non fa venire il cancro alla prostata, mentre probabilmente è vero il contrario, il testosterone non fa male al cuore e andare in bici non nuoce alla salute sessuale. Stop anche a integratori ‘miracolosi’ trovati magari sul web, anche se vitamine e omega 3 sembrano favorire la fertilità maschile.

Fonte DottNet

Bancomat e studi medici: il Consiglio di Stato boccia le sanzioni

Il Ministero ribadisce l’obbligatorietà del pos per i professionisti
Il pos obbligatorio per medici e professionisti in genere aggiunge un nuovo capitolo all’annosa vicenda legislativa. Questa volta la decisione di abrogare qualunque sanzione a quanti non accettano i pagamenti digitali arriva dal Consiglio di Stato che ha sollevato dubbi di incostituzionalità sul rimando all’articolo 693 del Codice Penale

E così il contestato provvedimento è tornato al mittente, cioè al ministero per lo Sviluppo Economico che, tuttavia, ribadisce l’obbligatorietà del dispositivo, anche se al momento non ci sono sanzioni.

Facciamo così un passo indietro e ripercorriamo la vicenda legislativa della vicenda pos: a dicembre si era parlato di una possibile introduzione delle sanzioni con la Legge di Bilancio 2018, ma così non è stato. Pertanto il MISE, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legge 18  ottobre 2012, n. 179, così come modificato dalla legge n. 208/2015 ha predisposto il decreto sulla disciplina sanzionatoria per violazioni all’obbligo di POS. Non una nuova sanzione bensì un rimando a quanto previsto dall’articolo 693 del Codice Penale: non accettare pagamenti con carta di credito o banca sarebbe, in sostanza, come evitare di accettare monete aventi corso legale in Italia, con l’applicazione di una sanzione amministrativa di 30 euro per ciascuna transazione vietata.

Rimando che, però, ha sollevato, come detto, nel Consiglio di Stato  dubbi di incostituzionalità, espressi nel parere n. 1104/2018 del 23  aprile 2018.:”nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” ed è inoltre lo stesso articolo 15, comma 4 del decreto legge n. 179/2012 a sollevare dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni contenute.

Adesso lo  schema del regolamento MISE  in merito alle modalità, termini e importi delle sanzioni amministrative in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS è stato  rimandato al mittente, con parere negativo da parte dei Giudici di Palazzo Spada. A disporre l’emanazione di un decreto ad hoc sulle  sanzioni  per professionisti, artigiani e commercianti in caso di mancata accettazione dei pagamenti con bancomat, carte di credito e debito è il decreto legge n. 179/2012 a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Sanzioni POS, rischio incostituzionalità
L’articolo 23 della Costituzione  prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”: quindi, nonostante l’importanza di contribuire alla lotta all’evasione e al contrasto al riciclaggio del contante non si può e non si deve mettere in secondo piano il rispetto formale e sostanziale dei principi dell’ordinamento giuridico.

Sono due le criticità rilevate all’interno dello schema del decreto MISE:
il DL 179/2012 non fissa importi e modalità di applicazione delle sanzioni, in quanto l’articolo 15, comma 14 non è “rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge, in quando carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale” in secondo luogo, secondo il Consiglio di Stato, la stessa violazione del principio di riserva di legge riguarda il rimando alla sanzione di 30 euro prevista dall’arti. 693 del Codice Penale.

Questione che lo stesso Ministero, nella relazione trasmessa a Palazzo Spada, aveva già sottolineato: mancano criteri direttivi all’interno della legge che ha introdotto l’obbligo di POS e l’obbligo di installazione, così come di accettare i pagamenti con bancomat e carte rischia di esser visto sempre più come una norma facile da raggirare. Spetterà al MISE, ora, presentare una relazione al Consiglio di Stato, con le possibili soluzioni per superare i rischi di incostituzionalità.

Fonte DottNet

Con un esame del sangue è possibile prevedere la gestosi

Creato e sperimentato in Australia sta dando ottimi risultati
Un esame del sangue può prevedere chi potrà soffrire in gravidanza di gestosi (o preeclampsia) condizione correlata all’aumento della pressione sanguigna e delle proteine nelle urine della madre e potenzialmente letale sia per la donna sia per il feto. Il test è stato introdotto al ‘Royal Women’s Hospital’ di Melbourne, dove è stato messo a punto e misura due proteine che vengono rilasciate dalla placenta e si trovano a livelli anormali nelle donne che svilupperanno la sindrome.

“E’ un ottimo test predittivo per indicare chi potrà contrarre preeclampsia durante le fasi avanzate della gravidanza”, ha detto Shaun Brennecke, direttore del centro per la gravidanza dell’ospedale stesso, alla radio nazionale Abc. “Se è positivo – ha aggiunto – intensifichiamo la vigilanza in modo ed essere in grado di avviare terapie mediche che possono migliorare l’esito per la madre e per il bebè”. La preeclampsia, che colpisce una donna incinta su 20, può causare danni a cervello, fegato e reni. Può colpire la placenta e ridurre l’erogazione di ossigeno e di nutrimento del feto, portando a una crescita più lenta nell’utero, una nascita prematura e in alcuni casi la morte.

Compare, generalmente in modo improvviso, nella seconda parte della gestazione, e per evitare danni, anche seri, è fondamentale diagnosticarla per tempo. Al momento non c’è ancora una cura. “L’unica cosa che possiamo fare – ha concluso l’esperto – è mettere fine alla gestazione anticipando il parto, anche se mancano ancora molte settimane al pieno termine, nel qual caso tale prematurità può avere implicazioni significative per la salute di lungo termine del neonato”.

Fonte DottNet